| 1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno
1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
"Il debitore che esegue il pagamento di una cambiale, di
un vaglia cambiario o di un assegno bancario può, nel termine
di sessanta giorni, chiedere la cancellazione del proprio nome
dai due esemplari dell'elenco prescritti dall'articolo 2.
L'interessato, entro lo stesso termine, propone formale
istanza al presidente del tribunale competente, corredata del
titolo quietanzato e dell'atto di protesto ovvero della
dichiarazione di rifiuto del pagamento".
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