| 1. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno
1973, n. 349, le parole: "e, nei casi previsti dal primo
comma, l'annotazione dell'avvenuto pagamento su entrambi gli
esemplari dell'elenco" sono soppresse.
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