| 1. All'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3- bis. Qualora sia avvenuto il pagamento nei
termini di cui al comma 1 e nei modi previsti al comma 3,
l'emittente ha diritto di ottenere la cancellazione del
proprio nome dagli esemplari degli elenchi dei protesti di cui
al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955,
n. 77. A tale scopo, l'emittente propone formale istanza al
presidente del tribunale competente,
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corredata dei mezzi di prova dell'avvenuto pagamento indicati
nel medesimo articolo 3 della citata legge n. 77 del 1955, e
successive modificazioni. Si applica la procedura indicata
nel medesimo articolo 3 della citata legge n. 77 del 1955, e
successive modificazioni".
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