| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soli debitori che abbiano eseguito il
pagamento prima di tale data e posseggano il titolo
quietanzato ovvero la dichiarazione di rifiuto del pagamento,
e gli emittenti, che parimenti abbiano a norma di legge
eseguito il pagamento, possono chiedere la cancellazione ai
sensi del terzo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, come sostituito dall'articolo 1 della presente
legge.
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