| (Reti di telecomunicazioni via cavo e in microonde).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per rete di telecomunicazioni via cavo, un
sistema costituito da cavi a larga banda, eventualmente
integrato da radiocollegamenti su bande di frequenza
attribuite ai servizi di telecomunicazioni nonché da ogni
altro collegamento e apparecchiatura necessari all'esercizio
della rete;
b) per reti di telecomunicazione in microonde, un
sistema di impianti di radiocollegamento che utilizzano
frequenze terrestri che dal regolamento internazionale delle
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radiocomunicazioni sono comprese nelle gamme di frequenze di
lunghezza d'onda centrimetrica, millimetrica o
decimillimetrica e che dal Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze sono attribuite ai servizi di
telecomunicazione e di radiodiffusione.
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