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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8255
DDL0456-0006
Progetto di legge Camera n. 456 - testo presentato - (DDL13-456)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C456. TESTIPDL
...C456.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC456 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Realizzazione di reti di telecomunicazioni.
      Autorizzazioni per l'installazione di reti e di impianti).
     1.  A decorrere dal 1^ ottobre 1996, l'installazione delle
  reti via cavo e in microonde è subordinata al rilascio di
  apposita concessione.
     2.  La concessione è rilasciata:
         a)  ove sia interessato il territorio di un solo
  comune, dal sindaco;
         b)  ove siano interessati più comuni nel territorio
  di una regione o di una provincia autonoma:
         1) nel caso in cui la popolazione complessiva non sia
  superiore ai 200 mila abitanti, dal presidente del consorzio
  dei comuni, se esistente, ovvero dal presidente della
  provincia, sentiti i comuni interessati;
         2) nel caso in cui la popolazione complessiva sia
  superiore ai 200 mila abitanti, dal presidente della giunta
  regionale o della provincia autonoma, sentiti i comuni
  interessati;
         c)  ove sia interessato il territorio di più comuni
  appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città
  indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
  n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri
  comuni e con la regione;
         d)  ove sia interessato il territorio di comuni
  appartenenti a regioni diverse, dal Ministro delle poste e
  delle telecomunicazioni, sentiti i comuni e le regioni
  interessate, ovvero, ove sia interessato il territorio di
  comuni appartenenti alle province autonome di Trento e di
 
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  Bolzano, dal presidente della giunta regionale del
  Trentino-Alto Adige.
     3.  Gli organi di cui alle lettere:  a), b), c)  e
  d)  del comma 2 debbono acquisire per il rilascio delle
  concessioni un preventivo nulla osta tecnico del Ministero
  delle poste e delle telecomunicazioni.  Decorsi inutilmente
  sessanta giorni dalla data della richiesta, il nulla osta si
  intende rilasciato.
     4.  Chiunque installi o esercisca una o più reti di
  telecomunicazione via cavo che siano in grado di collegare
  complessivamente più di cinque milioni di utenti, non può
  ottenere, direttamente o indirettamente, tramite società
  controllate o controllanti, ovvero collegate, ulteriori
  concessioni o autorizzazioni.
     5.  Il rilascio della concessione è subordinato alle
  seguenti condizioni:
         a)  che il richiedente sia costituito in società di
  capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato
  non inferiore, al netto delle perdite risultanti a bilancio,
  ad una somma pari o equivalente ad un miliardo di lire;
         b)  che la società di cui alla lettera  a)  sia
  di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente
  all'Unione europea.  Il controllo della società ai sensi
  dell'articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di
  cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
  all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati
  pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
  effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da
  accordi internazionali;
         c)  che gli amministratori della società non siano
  stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
  superiore a sei mesi e non siano tati sottoposti a misura di
  sicurezza o di prevenzione;
         d)  che sia presentato un piano esecutivo tecnico e
  finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità
  tecnica ed economica della rete da installare;
         e)  che siano osservati gli  standard  tecnici
  e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni.
 
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     6.  Le concessioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso
  ed hanno la durata di venti anni, sono rinnovabili e, in caso
  di mancato rinnovo, la loro durata è prorogata di otto anni.  I
  rapporti di concessione sono disciplinati da convenzioni che
  regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari: le
  garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli
  impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata
  del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di
  acquisire gli impianti necessari allo svolgimento
  dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro.
  7.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni, le società che installano o gestiscono le
  reti di telecomunicazione e gli operatori che su tali reti
  forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, a
  decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in
  vigore della presente legge, a tenere separata contabilità
  delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e
  l'esercizio delle reti nonché la fornitura dei servizi.  La
  società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni è altresì obbligata a tenere separata
  contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del
  servizio universale di cui all'articolo 8.
     8.  Per l'espletamento da parte della società
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
  delle attività di cui al comma 1 non è richiesto il rilascio
  di apposita concessione, restando valide la vigente
  concessione ed annessa convenzione così come modificata ai
  sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1992, n. 359.
     9.  Gli organi che procedono al rilascio delle concessioni
  di cui al comma 1, diversi dal Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni, determinano con regolamento gli obblighi
  cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico,
  nonché le parti di territorio che devono comunque essere
  servite.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-456 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0456 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=007 PAGFIN=0005 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=045600 00 FASCIDC=13DDL0456 SORTNAV=0045600 000 00000 ZZDDLC456 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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