| (Realizzazione di reti di telecomunicazioni.
Autorizzazioni per l'installazione di reti e di impianti).
1. A decorrere dal 1^ ottobre 1996, l'installazione delle
reti via cavo e in microonde è subordinata al rilascio di
apposita concessione.
2. La concessione è rilasciata:
a) ove sia interessato il territorio di un solo
comune, dal sindaco;
b) ove siano interessati più comuni nel territorio
di una regione o di una provincia autonoma:
1) nel caso in cui la popolazione complessiva non sia
superiore ai 200 mila abitanti, dal presidente del consorzio
dei comuni, se esistente, ovvero dal presidente della
provincia, sentiti i comuni interessati;
2) nel caso in cui la popolazione complessiva sia
superiore ai 200 mila abitanti, dal presidente della giunta
regionale o della provincia autonoma, sentiti i comuni
interessati;
c) ove sia interessato il territorio di più comuni
appartenenti ad aree metropolitane, dal sindaco delle città
indicate nell'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, a seguito di una conferenza di servizi con gli altri
comuni e con la regione;
d) ove sia interessato il territorio di comuni
appartenenti a regioni diverse, dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, sentiti i comuni e le regioni
interessate, ovvero, ove sia interessato il territorio di
comuni appartenenti alle province autonome di Trento e di
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Bolzano, dal presidente della giunta regionale del
Trentino-Alto Adige.
3. Gli organi di cui alle lettere: a), b), c) e
d) del comma 2 debbono acquisire per il rilascio delle
concessioni un preventivo nulla osta tecnico del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Decorsi inutilmente
sessanta giorni dalla data della richiesta, il nulla osta si
intende rilasciato.
4. Chiunque installi o esercisca una o più reti di
telecomunicazione via cavo che siano in grado di collegare
complessivamente più di cinque milioni di utenti, non può
ottenere, direttamente o indirettamente, tramite società
controllate o controllanti, ovvero collegate, ulteriori
concessioni o autorizzazioni.
5. Il rilascio della concessione è subordinato alle
seguenti condizioni:
a) che il richiedente sia costituito in società di
capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato
non inferiore, al netto delle perdite risultanti a bilancio,
ad una somma pari o equivalente ad un miliardo di lire;
b) che la società di cui alla lettera a) sia
di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo della società ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile da parte di soggetti di
cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati
pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
effettiva reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da
accordi internazionali;
c) che gli amministratori della società non siano
stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano tati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione;
d) che sia presentato un piano esecutivo tecnico e
finanziario di investimento, dal quale risulti l'utilità
tecnica ed economica della rete da installare;
e) che siano osservati gli standard tecnici
e di qualità indicati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
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6. Le concessioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso
ed hanno la durata di venti anni, sono rinnovabili e, in caso
di mancato rinnovo, la loro durata è prorogata di otto anni. I
rapporti di concessione sono disciplinati da convenzioni che
regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari: le
garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli
impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata
del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di
acquisire gli impianti necessari allo svolgimento
dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro.
7. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, le società che installano o gestiscono le
reti di telecomunicazione e gli operatori che su tali reti
forniscono servizi di telecomunicazioni, sono obbligati, a
decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, a tenere separata contabilità
delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e
l'esercizio delle reti nonché la fornitura dei servizi. La
società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni è altresì obbligata a tenere separata
contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del
servizio universale di cui all'articolo 8.
8. Per l'espletamento da parte della società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
delle attività di cui al comma 1 non è richiesto il rilascio
di apposita concessione, restando valide la vigente
concessione ed annessa convenzione così come modificata ai
sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1992, n. 359.
9. Gli organi che procedono al rilascio delle concessioni
di cui al comma 1, diversi dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, determinano con regolamento gli obblighi
cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico,
nonché le parti di territorio che devono comunque essere
servite.
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