| (Esercizio delle reti).
1. L' esercizio delle reti di cui all'articolo 2 è
autorizzato in capo alle società che le installano o in capo a
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società da queste indicate e che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c) ed e),
dagli organi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le
rispettive competenze.
2. I rapporti tra installatore ed esercente della rete
sono regolati da convenzione.
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