| (Decadenza delle concessioni
e delle autorizzazioni).
1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi
degli articoli 3 e 4 decadono qualora:
a) venga meno uno dei requisiti indicati
nell'articolo 3, comma 5;
b) la rete non sia realizzata entro il termine
fissato nella concessione;
c) non siano corrisposti, per due anni, i
contributi di cui all'articolo 8;
d) siano violate le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi 2 e 4, e all'articolo 10.
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