| (Servizi di telecomunicazioni).
1. Gli esercenti delle reti di cui all'articolo 2 possono
fornire tutti i servizi di telecomunicazione, compresi i
servizi multimediali. Ai fini della presente legge, per
servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva
integrata di suoni, immagini e dati ad esclusione del servizio
radiotelevisivo.
2. Gli esercenti di cui al comma 1 diversi dalla società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
possono altresì fornire, a decorrere dal 10 gennaio 1998, il
servizio di telefonia vocale. A tal fine, il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni può autorizzare i medesimi
esercenti a svolgere le attività di carattere sperimentale
atte a consentire l'effettiva prestazione del servizio a
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decorrere dalla suddetta data. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni con proprio decreto può anticipare
l'attuazione di quanto previsto al comma 1, previa verifica
della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti
all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un
trattamento di reciprocità. Lo schema di decreto è trasmesso
al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia.
3. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni continua a fornire i servizi di cui al comma
1, nonché il servizio di telefonia vocale, sulla base della
vigente concessione ed annessa convenzione, così come
modificata ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto
1992, n. 359. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge si procede alla revisione della suddetta
concessione ed annessa convenzione ai fini del loro
adeguamento alle norme della presente legge ed alle direttive
in tema di telecomunicazioni emanate dalla Unione europea e
recepite nell'ordinamento nazionale.
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