| (Interconnessione e accesso).
1. I soggetti titolari di concessione per l'installazione
e di autorizzazione per l'esercizio delle reti e quelli
titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di
telecomunicazione regolano contrattualmente i rapporti di
interconnessione e di accesso nel rispetto dei seguenti
princìpi e delle direttive che saranno emanate dall'Autorità
di settore:
a) garanzia di comunicazione tra i terminali di
tutti gli utenti, ove compatibili;
b) promozione di un mercato competitivo delle reti
e dei servizi;
c) sviluppo dell'interconnessione tra le reti ed i
servizi dell'Unione europea e le reti ed i servizi
nazionali;
d) garanzia di non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità di obblighi e
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di diritti tra gli operatori e i
fornitori anche ai fini della definizione dei prezzi di
interconnessione e delle condizioni tecniche ed economiche
applicate.
2. Gli esercenti di reti di telecomunicazione non possono
negare l'accesso alle reti ai soggetti che vogliano offrire
servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o
televisiva, salvo i casi di cui al comma 3.
3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i casi
di limitazione dell'accesso per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrità della rete;
c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano
comprovati motivi di interesse generale e di natura non
economica;
d) protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e
tutela della sfera privata.
4. Fino alla costituzione dell'Autorità di settore, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i
poteri di vigilanza sull'osservanza dei princìpi di cui al
comma 1 e richiede la modifica di clausole degli accordi di
interconnessione o di condizioni di accesso che contrastino
con i principi della presente legge o con le disposizioni
comunitarie relative alla fornitura di rete aperta.
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