| (Servizio universale).
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge,
gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni sono riferiti alla telefonia vocale e
sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministero
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delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni.
2. Gli obblighi di fornitura del servizio universale di
cui al comma 1 potranno evolvere sulla base del progresso
tecnologico, degli sviluppi di mercato e dei cambiamenti nella
domanda degli utenti, e saranno aggiornati nell'ambito di
periodiche revisioni della convenzione di cui al comma 1.
3. Lo schema di convenzione e i relativi aggiornamenti
sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione di un
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
4. L'onere conseguente all'adempimento degli obblighi del
servizio universale è calcolato sulla base dei costi
complessivi, diretti ed indiretti, afferenti al servizio. A
tal fine deve essere tenuta dai titolari di autorizzazione una
contabilità separata per l'attività di fornitura di tale
servizio. E' costituito presso il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni un apposito fondo per la remunerazione
del servizio universale finanziato, oltre che da quota parte
dei contributi di cui all'articolo 9, mediante contributi
versati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti
e la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali
contributi sono determinati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni proporzionalmente al fatturato lordo con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, ed affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
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