Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8261
DDL0456-0012
Progetto di legge Camera n. 456 - testo presentato - (DDL13-456)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C456. TESTIPDL
...C456.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC456 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Contributi).
     1.  I contributi dovuti per le concessioni e le
  autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono così
  determinati:
         a)  per la realizzazione della rete, nella misura
  dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati
 
                              Pag. 10
 
  annualmente dal destinatario della concessione;
         b)  per l'esercizio della rete, nella misura dello
  0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal
  destinatario dell'autorizzazione;
         c)  per la fornitura di servizi anche mediante
  collegamenti via satellite, ove effettuata da soggetti diversi
  da quelli di cui alle lettere a)  e  b),  nella misura
  del 2 per cento del corrispettivo erogato al gestore della
  rete.  Tale contributo è riscosso dal gestore della rete.
     2.  I contributi di cui alle lettere  a), b)  e
  c)  del comma 1 sono versati o riversati entro il 31
  dicembre di ogni anno:
         a)  al comune, nel caso di cui all'articolo 3,
  comma 2, lettera  a);
         b)  ai consorzi dei comuni ovvero alla provincia,
  nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  b),
  numero 1), ovvero alla regione o alla provincia autonoma nel
  caso di cui alla medesima lettera, numero 2);
         c)  in proporzione alla popolazione residente ai
  comuni dell'area metropolitana, nel caso di cui all'articolo
  3, comma 2, lettera  c);
         d)  allo Stato, nel caso di cui all'articolo 3,
  comma 2, lettera  d).
     3.  Gli enti di cui al comma 2, lettere  a), b)  e
  c),  trasferiscono allo Stato una quota parte dei
  contributi pari al 40 per cento del totale delle somme
  riscosse.  Tale quota nonché i contributi di cui al comma 2,
  lettera  d),  affluiscono all'entrata del bilancio dello
  Stato per essere destinati al fondo di cui all'articolo 8.  I
  contributi di cui al comma 1 possono essere ridotti in
  relazione agli obblighi imposti ai concessionari o ai soggetti
  autorizzati.  Tale riduzione deve comunque incidere
  esclusivamente sulla quota di spettanza degli enti diversi
  dallo Stato.
     4.  Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del
  codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
 
                              Pag. 11
 
  e successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della
  società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni, è stabilito nella misura del 3 per cento
  per il 1996, del 2,5 per cento per il 1997 e dello 0,5 per
  cento dal 1998 in poi.
     5.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il
  50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a
  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della
  entrata in vigore della presente legge, per l'installazione e
  l'esercizio delle reti di telecomunicazione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-456 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0456 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=031 PAGFIN=0011 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=045600 00 FASCIDC=13DDL0456 SORTNAV=0045600 000 00000 ZZDDLC456 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati