| (Contributi).
1. I contributi dovuti per le concessioni e le
autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono così
determinati:
a) per la realizzazione della rete, nella misura
dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati
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annualmente dal destinatario della concessione;
b) per l'esercizio della rete, nella misura dello
0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal
destinatario dell'autorizzazione;
c) per la fornitura di servizi anche mediante
collegamenti via satellite, ove effettuata da soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere a) e b), nella misura
del 2 per cento del corrispettivo erogato al gestore della
rete. Tale contributo è riscosso dal gestore della rete.
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 sono versati o riversati entro il 31
dicembre di ogni anno:
a) al comune, nel caso di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a);
b) ai consorzi dei comuni ovvero alla provincia,
nel caso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
numero 1), ovvero alla regione o alla provincia autonoma nel
caso di cui alla medesima lettera, numero 2);
c) in proporzione alla popolazione residente ai
comuni dell'area metropolitana, nel caso di cui all'articolo
3, comma 2, lettera c);
d) allo Stato, nel caso di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera d).
3. Gli enti di cui al comma 2, lettere a), b) e
c), trasferiscono allo Stato una quota parte dei
contributi pari al 40 per cento del totale delle somme
riscosse. Tale quota nonché i contributi di cui al comma 2,
lettera d), affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al fondo di cui all'articolo 8. I
contributi di cui al comma 1 possono essere ridotti in
relazione agli obblighi imposti ai concessionari o ai soggetti
autorizzati. Tale riduzione deve comunque incidere
esclusivamente sulla quota di spettanza degli enti diversi
dallo Stato.
4. Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
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e successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della
società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, è stabilito nella misura del 3 per cento
per il 1996, del 2,5 per cento per il 1997 e dello 0,5 per
cento dal 1998 in poi.
5. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa il
50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della
entrata in vigore della presente legge, per l'installazione e
l'esercizio delle reti di telecomunicazione.
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