Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8262
DDL0456-0013
Progetto di legge Camera n. 456 - testo presentato - (DDL13-456)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C456. TESTIPDL
...C456.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC456 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Disposizioni sulla concorrenza).
     1.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o
  indirette, attraverso società controllate o controllanti,
  ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di
  pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze
  reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del
  testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, né
  acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.  Le
  società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
  realizzato le predette reti non possono assumere
  partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
  controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società
  concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né
  acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.
     2.  La società concessionaria del servizio pubblico di
  telecomunicazioni non può esercitare direttamente o
  indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero
  assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
  società controllate o controllanti ovvero collegate, in
  imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di
  programmi radiotelevisivi.  Le imprese, gruppi o società,
  operanti nel settore radiotelevisivo o della produzione di
 
                              Pag. 12
 
  programmi radiotelevisivi non possono assumere partecipazioni
  dirette o indirette, attraverso società controllate o
  controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria
  del servizio pubblico di telecomunicazioni.
     3.  I titolari di concessione per l'installazione e di
  autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni
  non possono direttamente o indirettamente esercitare
  l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere
  partecipazioni di controllo in imprese, gruppi o società
  fornitori di servizi o produttori di programmi radiotelevisivi
  o in società controllate o controllanti.
     4.  I limiti all'esercizio di attività e di partecipazione
  di cui ai commi 2 e 3 non si applicano:
         a)  ai soggetti titolari di concessione per
  l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di reti
  via cavo, che eserciscano una rete costituita in ambito
  locale;
         b)  ai soggetti titolari di concessione
  radiotelevisiva via etere in ambito locale.
     5.  Ai fini della presente legge, costituiscono controllo e
  collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali
  nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti
  siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite
  società direttamente o indirettamente controllate o
  controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o
  mediante accordi parasociali.
     6.  Ciascun soggetto non può fornire servizi multimediali
  su video ad un numero di utenti superiore al 30 per cento del
  totale delle utenze collegate.  Nelle aree metropolitane di cui
  alla legge 8 giugno 1990, n. 142, tale limite è ridotto al 25
  per cento.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-456 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0456 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=012 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=045600 00 FASCIDC=13DDL0456 SORTNAV=0045600 000 00000 ZZDDLC456 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati