| (Disposizioni sulla concorrenza).
1. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o
indirette, attraverso società controllate o controllanti,
ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di
pubblica utilità che hanno realizzato per le proprie esigenze
reti di telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 184 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, né
acquisire diritti reali o personali sulle relative reti. Le
società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno
realizzato le predette reti non possono assumere
partecipazioni dirette o indirette, attraverso società
controllate o controllanti, ovvero collegate, nella società
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, né
acquisire diritti reali o personali sulle relative reti.
2. La società concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni non può esercitare direttamente o
indirettamente l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso
società controllate o controllanti ovvero collegate, in
imprese o in gruppi fornitori di servizi o produttori di
programmi radiotelevisivi. Le imprese, gruppi o società,
operanti nel settore radiotelevisivo o della produzione di
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programmi radiotelevisivi non possono assumere partecipazioni
dirette o indirette, attraverso società controllate o
controllanti, ovvero collegate, nella società concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni.
3. I titolari di concessione per l'installazione e di
autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni
non possono direttamente o indirettamente esercitare
l'attività di emittente radiotelevisiva ovvero assumere
partecipazioni di controllo in imprese, gruppi o società
fornitori di servizi o produttori di programmi radiotelevisivi
o in società controllate o controllanti.
4. I limiti all'esercizio di attività e di partecipazione
di cui ai commi 2 e 3 non si applicano:
a) ai soggetti titolari di concessione per
l'installazione e di autorizzazione per l'esercizio di reti
via cavo, che eserciscano una rete costituita in ambito
locale;
b) ai soggetti titolari di concessione
radiotelevisiva via etere in ambito locale.
5. Ai fini della presente legge, costituiscono controllo e
collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali
nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti
siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite
società direttamente o indirettamente controllate o
controllanti, ovvero tramite intestazione fiduciaria o
mediante accordi parasociali.
6. Ciascun soggetto non può fornire servizi multimediali
su video ad un numero di utenti superiore al 30 per cento del
totale delle utenze collegate. Nelle aree metropolitane di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, tale limite è ridotto al 25
per cento.
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