| (Sanzioni).
1. L'installazione o l'esercizio di reti via cavo senza le
prescritte concessioni o autorizzazioni ovvero la violazione
delle norme a tutela della concorrenza di cui all'articolo 10,
nonché la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 15, sono punite con la sanzione pecuniaria
pari nel minimo all'1 per cento e nel massimo al 5 per cento
degli introiti lordi del trasgressore e comunque in misura non
inferiore nel minimo a lire cinquanta milioni e non superiore
nel massimo a lire trecento miliardi.
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2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
15, commi 4, 5 e 6, è punita con la sanzione pecuniaria da
lire 5 milioni a lire 5 miliardi.
3. L'importazione, l'immissione in commercio, la
commercializzazione, la distribuzione in qualunque forma,
l'installazione, la pubblicazione, l'acquisto o l'utilizzo di
apparecchiature terminali prive della prescritta marcatura, o
con marcatura contraffatta, sono puniti con una sanzione
pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire
ventimila per ciascuna apparecchiatura terminale.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto motivato
dall'Autorità di settore, ovvero, qualora tale Autorità non
sia costituita, dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre1981, n. 689.
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