| (Diritto all'accesso e all'intervento su dati
personali).
1. Con regolamento del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni sono emanate norme dirette a:
a) garantire la riservatezza delle
comunicazioni;
b) garantire ad ogni persona fisica il diritto ad
essere preventivamente informata della memorizzazione di ogni
proprio dato personale, ed il diritto di negare
l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda, salvo
nei casi nei quali la memorizzazione dei dati è esplicitamente
imposta o consentita da leggi;
c) garantire ad ogni persona fisica il diritto di
accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano;
d) indicare le modalità e le procedure con le
quali ogni persona fisica fa valere il diritto di rettificare
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i propri dati personali che risultino errati, e qualora i
presupposti del consenso per la memorizzazione di tali dati
siano venuti meno, il diritto di ottenere la loro
cancellazione.
2. In caso di violazione dei diritti di cui al comma 1,
l'interessato può ricorrere all'Autorità di settore che, ove
riconosca la fondatezza del ricorso, ordina l'esecuzione
dell'intervento sul dato personale e applica una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra lire venti
milioni e lire cento milioni. Qualora la violazione sia
particolarmente grave ovvero in caso di reiterazione della
violazione, può essere disposta la revoca
dell'autorizzazione.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente capo sono irrogate dall'Autorità di settore. Ad esse
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689, ad eccezione dell'articolo 16.
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