Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8267
DDL0456-0018
Progetto di legge Camera n. 456 - testo presentato - (DDL13-456)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C456. TESTIPDL
...C456.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC456 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Diritto all'accesso e all'intervento su dati
                         personali).
     1.  Con regolamento del Ministro delle poste e delle
  telecomunicazioni sono emanate norme dirette a:
         a)  garantire la riservatezza delle
  comunicazioni;
         b)  garantire ad ogni persona fisica il diritto ad
  essere preventivamente informata della memorizzazione di ogni
  proprio dato personale, ed il diritto di negare
  l'autorizzazione a memorizzare il dato che la riguarda, salvo
  nei casi nei quali la memorizzazione dei dati è esplicitamente
  imposta o consentita da leggi;
         c)  garantire ad ogni persona fisica il diritto di
  accedere all'insieme dei dati personali che la riguardano;
         d)  indicare le modalità e le procedure con le
  quali ogni persona fisica fa valere il diritto di rettificare
 
                              Pag. 15
 
  i propri dati personali che risultino errati, e qualora i
  presupposti del consenso per la memorizzazione di tali dati
  siano venuti meno, il diritto di ottenere la loro
  cancellazione.
     2.  In caso di violazione dei diritti di cui al comma 1,
  l'interessato può ricorrere all'Autorità di settore che, ove
  riconosca la fondatezza del ricorso, ordina l'esecuzione
  dell'intervento sul dato personale e applica una sanzione
  amministrativa pecuniaria di importo compreso tra lire venti
  milioni e lire cento milioni.  Qualora la violazione sia
  particolarmente grave ovvero in caso di reiterazione della
  violazione, può essere disposta la revoca
  dell'autorizzazione.
     3.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
  presente capo sono irrogate dall'Autorità di settore.  Ad esse
  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
  nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
  689, ad eccezione dell'articolo 16.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-456 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0456 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=019 PAGFIN=0015 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=045600 00 FASCIDC=13DDL0456 SORTNAV=0045600 000 00000 ZZDDLC456 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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