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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8269
DDL0456-0020
Progetto di legge Camera n. 456 - testo presentato - (DDL13-456)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C456. TESTIPDL
...C456.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC456 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Autorizzazioni per i collegamenti di telecomunicazione
  via satellite e diffusione radiotelevisiva da satellite.
                     Antenne collettive).
     1.  Sono consentiti l'importazione, la commercializzazione,
  l'installazione, l'allacciamento e la manutenzione delle
  apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via
  satellite, nonché la fornitura di servizi di telecomunicazioni
  via satellite diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e
  di radiocomunicazioni mobili terrestri.
     2.  Le apparecchiature delle stazioni a terra fisse e
  mobili per i collegamenti via satellite, nonché gli altri
  apparecchi terminali, per essere collegati alla rete pubblica
  di telecomunicazioni, devono essereconformi alle norme
  tecniche nazionali e, se inesistenti, a quelle internazionali
  in quanto applicabili.
 
                              Pag. 16
 
     3.  Per il rilascio delle autorizzazioni e per le
  dichiarazioni finalizzate all'esercizio delle stazioni, nonché
  per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni via
  satellite, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
  cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, e al decreto legislativo
  17 marzo 1995. n. 103.  I regolamenti di attuazione delle
  predette disposizioni legislative sono conseguentemente
  adeguati, considerando, in particolare, l'efficiente uso delle
  bande di frequenza e la compatibilità con altri sistemi di
  trasmissione terrestri o spaziali.
     4.  L'installazione della stazione satellitare ascendente e
  l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione
  radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio
  nazionale, è soggetta ad autorizzazione.  Le autorizzazioni
  sono rilasciate dal Ministero delle poste e delle
  telecomunicazioni conformemente alle norme per la diffusione
  radiotelevisiva da satellite e hanno durata di nove anni.
     5.  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
  legge, i comuni provvedono a disciplinare l'installazione
  sugli immobili o gruppi di immobili costituiti in condominio
  di antenne collettive per la ricezione di trasmissioni
  radiotelevisive via satellite, prevedendone l'eventuale
  obbligatorietà, le modalità ed i tempi.
     6.  E' consentita, nei gruppi di immobili residenziali o
  commerciali, la realizzazione di reti per la distribuzione,
  nell'ambito del gruppo, delle trasmissioni radiotelevisive via
  satellite ricevute mediante antenna collettiva.  Tali reti
  debbono essere conformi a norme tecniche emanate con decreto
  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-456 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0456 TOTPAG=0022 TOTDOC=0026 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=023 PAGFIN=0016 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=045600 00 FASCIDC=13DDL0456 SORTNAV=0045600 000 00000 ZZDDLC456 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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