| (Adeguamento dell'organico del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni).
1. La tabella A allegata al decreto-legge 1^ dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del
personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
è sostituita dalla seguente:
"Tabella A
(prevista dall'articolo 12, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI:
Qualifica o categoria Unità
Dirigente generale ............... 8 (*)
Dirigente ........................ 52 (**)
9^ categoria ..................... 165
8^ categoria ..................... 186
7^ categoria ..................... 285
6^ categoria ..................... 750
5^ categoria ..................... 223
4^ categoria ..................... 276
3^ categoria ..................... 105
2^ categoria ..................... -
Totale ..... 2.050
(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario
generale.
(**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei
dirigenti tecnici".
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2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di
cui alla tabella A prevista dall'articolo 32 del decreto-legge
10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente
portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale
dell'Ente poste italiane.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
formulata di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica ed il Ministero del tesoro e previa informazione alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si
procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi
di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasferire
all'Autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni
professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche
nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presta servizio in
attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 10 dicembre 1993,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, presta servizio
in posizione di comando presso il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare
dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei
ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica
fissata dal comma 1. Al personale dell'Ente poste italiane
che, alla data del 1^ settembre 1995, presta servizio in
posizione di comando presso le altre Amministrazioni dello
Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità
volontaria o concordata. I comandi in atto cessano in ogni
caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane
in società per azioni e, comunque, non possono essere
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rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni
annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e
1997 mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni
medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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