| (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi concernenti la revisione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1993, n. 156, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicazione delle attribuzioni del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito delle
intervenute innovazioni normative nei settori di
competenza;
b) conformità alle disposizioni introdotte nella
materia dalla presente legge ed alle disposizioni contenute
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nei provvedimenti di recepimento delle normative dell'Unione
europea;
c) adeguamento in rapporto all'evoluzione
tecnologica nel settore delle telecomunicazioni a seguito
delle intervenute innovazioni normative nei settori di
competenza;
d) tutela dei consumatori;
e) garanzia e sviluppo del servizio universale
postale e delle telecomunicazioni;
f) aggiornamento della disciplina del regime
concessorio ed autorizzatorio in materia postale e di
telecomunicazioni anche in base ai princìpi della legge 7
agosto 1990, n. 241, confermando, per le Amministrazioni
pubbliche ivi indicate, la disciplina prevista dagli articoli
183, quarto comma, e 184 del predetto testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
g) definizione dei rapporti con le regioni e gli
altri enti locali nel settore delle telecomunicazioni, tenendo
conto dei princìpi costituzionali di decentramento e di
attuazione delle autonomie locali;
h) definizione delle regole di condotta dei
soggetti operanti nei mercati delle telecomunicazioni e delle
poste sia nei rapporti fra loro che nei rapporti con l'utenza,
ispirando tali regole ai princìpi sulla più ampia e leale
concorrenza, alla parità di trattamento verso gli utenti ed al
perseguimento della migliore qualità dei servizi,
compatibilmente con le attuali conoscenze tecniche;
i) riforma della normativa postale tenendo conto
della disciplina di cui al decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, recante l'istituzione dell'Ente poste italiane e
la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, in particolare conformando la normativa
sulle funzioni e sulle responsabilità in materia postale alla
nuova organizzazione privatistica dell'ente gestore;
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l) delimitazione, in funzione dei princìpi
stabiliti in sede comunitaria, dell'area del servizio postale
universale e dei servizi postali riservati e fissazione dei
principi in materia di qualità dei servizi;
m) disciplina del rapporti con le organizzazioni
internazionali e comunitarie e con le amministrazioni e gli
enti esteri nei settori di competenza, in funzione della più
efficace presenza dell'Italia nelle sedi dei predetti
organismi esteri e della chiarezza dei ruoli e delle
responsabilità di ciascun soggetto interessato;
n) disciplina delle responsabilità del gestori dei
servizi e delle forme degli indennizzi e dei risarcimenti,
tenendo anche conto delle sentenze della Corte costituzionale
in materia;
o) riordino degli illeciti amministrativi e delle
conseguenti sanzioni, nelle materie delle poste e delle
telecomunicazioni, alla luce della normativa generale tendente
alla relativa depenalizzazione;
p) riordino della materia della obbligatorietà del
trasporto degli effetti postali, per garantire l'economicità
del servizio, anche attraverso sinergie con i soggetti che
esercitano servizi di pubblico trasporto;
q) disciplina delle servitù e delle limitazioni
nei settori postali e delle telecomunicazioni, contemperando
le esigenze urbanistiche e sanitarie con quelle del necessario
espletamento dei servizi;
r) aggiornamento e revisione della disciplina sui
servizi telegrammi e telex, per adeguarli alle necessità delle
utenze civili, industriali, commerciali e pubbliche, tenendo
anche conto delle normative dell'Unione europea in materia.
2. Gli schemi di decreti di cui al comma 1 sono trasmessi
al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono
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adottate disposizioni di adeguamento dei servizi di polizia
postale.
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