| (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari).
1. E' istituita, per la durata della XIII legislatura, a
norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) verificare l'attuazione della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del
Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
b) accertare la congruità della normativa vigente
e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate
le intese internazionali concernenti la prevenzione delle
attività criminali, l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria;
c) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
d) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con
riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque
localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui
all'articolo 416- bis del codice penale.
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