| (Composizione della Commissione).
1. La Commissione è composta di venticinque senatori e
venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. Il presidente della Commissione è scelto di comune
accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei
componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e
dell'altro ramo del Parlamento.
3. La Commissione elegge al proprio interno due
vicepresidenti e due segretari.
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