| (Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di
mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari,
costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale,
può essere opposto il segreto di Stato.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
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