| 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1,
uniformandosi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al
presente articolo, dovranno in particolare prevedere:
a) l'abrogazione delle norme vigenti in materia di
servizio obbligatorio di leva;
b) le modalità di reclutamento nei casi in cui si
renda necessaria la mobilitazione, parziale o generale, nonché
in quelli connessi a particolari e diverse situazioni di
emergenza;
c) l'istituzione di Forze armate volontarie
costituite su base professionale;
d) le finalità della professione militare e delle
Forze armate, da individuarsi soprattutto in quelle di difesa
del territorio nazionale e di garanzia della sicurezza globale
per il perseguimento della pace tra i popoli;
e) i tempi di durata del servizio militare
volontario, da differenziare in più fasce e per ufficiali,
sottufficiali e soldati;
f) la sostituzione graduale dei militari di leva
annualmente arruolati, assicurando comunque, con il metodo
della coscrizione obbligatoria, la forza complessivamente
predeterminata nel caso in cui il volontariato la coprisse
solo parzialmente;
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g) la riduzione del personale militare a 230.000
unità, da ripartire fra le tre Forze armate nel modo
seguente:
1) Esercito: 130.000 unità;
2) Marina militare: 40.000 unita;
3) Aeronautica: 60.000 unità;
h) l'esclusione, da attuare gradualmente, del
personale delle Forze armate, ad eccezione dei Carabinieri, da
tutti i compiti extraistituzionali attualmente svolti, salvo
che si versi in casi di particolare necessità ed urgenza;
i) il contenimento dell'impiego dei militari
volontari in compiti non operativi o con questi non
strettamente connessi, entro il limite massimo di
centocinquanta giorni per ogni anno;
l) l'affidamento, per quanto necessario, a
personale civile e, eventualmente, di leva, dei compiti di cui
alle lettere h) e i) e delle attività da questi
derivanti;
m) la costituzione di un reparto speciale di
pronto intervento con non meno di 5.000 uomini, dotato dei
necessari mezzi e, ispirandosi a modelli già adottati da altri
Stati, con la possibilità di arruolare anche volontari di
cittadinanza diversa da quella italiana;
n) adeguati incentivi, di carattere non
esclusivamente economico, finalizzati a favorire l'ingresso
volontario nelle Forze armate;
o) la fissazione di una congrua riserva di posti,
in quote da revisionare annualmente, per la collocazione, a
domanda, dei militari volontari che cessano dal servizio:
1) nella Polizia di Stato;
2) nel Corpo della guardia di finanza;
3) nel Corpo di polizia penitenziaria;
4) nel Corpo forestale dello Stato;
5) nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) nei corpi di polizia municipale;
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p) la fissazione di una riserva di posti da parte
dell'Amministrazione dello Stato in settori diversi da quelli
indicati alla lettera o) e da parte delle regioni, delle
province e dei comuni, per qualifiche affini ai livelli
raggiunti durante il periodo di ferma volontaria, con
trattamenti economico-retributivi comunque non inferiori a
quelli complessivamente in precedenza maturati, con
riferimento ai diritti acquisiti nell'ultimo giorno di
permanenza nelle Forze armate;
q) la fissazione delle somme annuali di bilancio
da trasferire alla Amministrazione della difesa in una data
percentuale del prodotto interno lordo che tenga conto,
soprattutto nella fase di avvio del Nuovo modello di difesa,
della particolare necessità di ammodernare i mezzi, di
addestrare e preparare professionalmente il personale, di
riqualificare le infrastrutture militari. Tale percentuale
dovrà essere soggetta ad una forma di perequazione automatica
rispetto all'andamento del prodotto interno lordo.
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