| 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è consentito, con le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro della difesa, l'arruolamento
volontario femminile nelle tre Forze armate a tutte le
cittadine di nazionalità italiana che abbiano compiuto i
diciotto anni e che non abbiano superato i venticinque anni,
compatibilmente con le esigenze di organico che annualmente si
presenteranno, che costituiranno il "Corpo militare volontario
femminile".
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