| 1. Le norme che stabiliscono la durata del periodo di
ferma, gli incentivi, le garanzie riguardanti il collocamento
al termine del servizio militare, il trattamento
economico-retributivo e tutti gli altri diritti e doveri
previsti per il personale maschile con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1, valgono, in quanto applicabili, anche
per il personale del Corpo militare volontario femminile.
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