| 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. I seggi sono attribuiti in 630 collegi
uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
risulta eletto il più anziano di età".
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