| 1. L'articolo 13 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Presso la corte di appello o il
tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal presidente della corte di appello o del
tribunale".
| |