| 1. All'articolo 14 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
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successive modificazioni, il primo, il secondo ed il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
"I partiti o gruppi politici organizzati, nonché singoli
candidati che intendono presentare candidature nei collegi
uninominali, devono depositare presso il Ministero
dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler
distinguere le candidature nei collegi uninominali. All'atto
del deposito del contrassegno i partiti e i gruppi politici
organizzati devono indicare la propria denominazione.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro candidature con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con
quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri
partiti".
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