| 1. All'articolo 18 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. La presentazione delle candidature nei collegi
uninominali è fatta per singoli candidati. Nessun candidato
può accettare la candidatura in più di un collegio. La
candidatura della stessa persona in più di un collegio è
nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve
essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato
e il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo. Per le
candidate donne può essere indicato il solo cognome o può
essere aggiunto il cognome del marito".
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