| 1. L'articolo 20 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - 1. Le candidature nei collegi
uninominali devono essere presentate alla cancelleria della
corte di appello o del tribunale dei capoluoghi di regione
dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
trentaquattresimo giorno antecedente a quello della votazione.
A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della
corte di appello o del tribunale
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resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
dalle ore 8 alle ore 20.
2. Insieme alle candidature nei collegi uninominali,
devono essere presentati gli atti di accettazione delle
candidature, i certificati di iscrizione nelle liste
elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione
di candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto
numero di elettori.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere
corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei
singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne
attestino le iscrizioni nelle liste elettorali dei comuni del
collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
di sezioni elettorali di tali collegi.
4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il nome, il cognome, la data e il luogo di
nascita del candidato, il contrassegno della sua candidatura
nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Deve
essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara
di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o
cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
autenticata.
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una
candidatura di collegi uninominali.
7. Nella dichiarazione di presentazione della
candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato
con quale contrassegno, tra quelli depositati presso il
Ministero dell'interno, la candidatura intenda
distinguersi".
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