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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8303
DDL0459-0011
Progetto di legge Camera n. 459 - testo presentato - (DDL13-459)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C459. TESTIPDL
...C459.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC459 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 20 del citato testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
  successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
     "Art.  20 -  1.  Le candidature nei collegi
  uninominali devono essere presentate alla cancelleria della
  corte di appello o del tribunale dei capoluoghi di regione
  dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del
  trentaquattresimo giorno antecedente a quello della votazione.
  A tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della
  corte di appello o del tribunale
 
                               Pag. 5
 
  resta aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi,
  dalle ore 8 alle ore 20.
       2.  Insieme alle candidature nei collegi uninominali,
  devono essere presentati gli atti di accettazione delle
  candidature, i certificati di iscrizione nelle liste
  elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione
  di candidature nei collegi uninominali firmata dal prescritto
  numero di elettori.
       3.  La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere
  corredata dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei
  singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne
  attestino le iscrizioni nelle liste elettorali dei comuni del
  collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune,
  di sezioni elettorali di tali collegi.
       4.  I sindaci devono, nel termine improrogabile di
  ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
  certificati.
       5.  La firma degli elettori deve avvenire su appositi
  moduli riportanti il nome, il cognome, la data e il luogo di
  nascita del candidato, il contrassegno della sua candidatura
  nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei
  sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti
  di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.  Deve
  essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara
  di essere iscritto.  Per tale prestazione è dovuto al notaio o
  cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione
  autenticata.
       6.  Nessun elettore può sottoscrivere più di una
  candidatura di collegi uninominali.
       7.  Nella dichiarazione di presentazione della
  candidatura nei collegi uninominali deve essere specificato
  con quale contrassegno, tra quelli depositati presso il
  Ministero dell'interno, la candidatura intenda
  distinguersi".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-459 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0459 TOTPAG=0008 TOTDOC=0022 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=043 PAGFIN=0005 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=045900 00 FASCIDC=13DDL0459 SORTNAV=0045900 000 00000 ZZDDLC459 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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