| 1. All'articolo 71 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), le parole: "dei voti
di lista e" sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"
sono soppresse.
| |