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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8313
DDL0459-0021
Progetto di legge Camera n. 459 - testo presentato - (DDL13-459)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C459. TESTIPDL
...C459.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC459 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
  decreto legislativo per la determinazione dei collegi
  uninominali in applicazione dell'abolizione della quota
  proporzionale del 25 per cento prevista dalla presente legge e
  sulla base dei princìpi direttivi previsti dalle lettere
  a)  e  b)  del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4
  agosto 1993, n. 277.
     2.  Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 con le
  medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4
 
                               Pag. 8
 
  dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, ma i
  termini ivi previsti sono ridotti alla metà.
     3.  Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi
  recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
  1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
  strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
  legge.
     4.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di
  attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
  b),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e definisce il
  modello della scheda di votazione per l'elezione della Camera
  dei deputati nei collegi uninominali.
     5.  La tabella A allegata al citato testo unico approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
  successive modificazioni, è sostituita dall'elenco delle
  regioni e dei rispettivi capoluoghi.
     6.  Le tabelle B e C allegate al citato testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361
  del 1957, e successive modificazioni, sono abrogate a
  decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di cui
  al comma 4 del presente articolo.
     7.  Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7
  della legge 4 agosto 1993, n. 277.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-459 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0459 TOTPAG=0008 TOTDOC=0022 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=018 PAGFIN=0008 RIGFIN=028 UPAG=SI PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=045900 00 FASCIDC=13DDL0459 SORTNAV=0045900 000 00000 ZZDDLC459 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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