| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto legislativo per la determinazione dei collegi
uninominali in applicazione dell'abolizione della quota
proporzionale del 25 per cento prevista dalla presente legge e
sulla base dei princìpi direttivi previsti dalle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 4
agosto 1993, n. 277.
2. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 con le
medesime procedure e modalità previste dai commi 2, 3 e 4
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dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, ma i
termini ivi previsti sono ridotti alla metà.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e definisce il
modello della scheda di votazione per l'elezione della Camera
dei deputati nei collegi uninominali.
5. La tabella A allegata al citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituita dall'elenco delle
regioni e dei rispettivi capoluoghi.
6. Le tabelle B e C allegate al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, e successive modificazioni, sono abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di cui
al comma 4 del presente articolo.
7. Resta fermo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 277.
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