| 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi
recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
adottato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
sostituito dal seguente:
" 2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in
un numero di collegi uninominali pari a quelli assegnati alla
regione".
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del citato testo unico
adottato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è
abrogato.
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