| 1. Il Governo è delegato a provvedere, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi
uninominali nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei
medesimi princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo
7, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276.
2. Si applicano le medesime procedure previste nei commi 2
e 3 dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, ma i
termini ivi previsti sono ridotti alla metà.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7
della legge 4 agosto 1993, n. 276.
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