| 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del
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Consiglio dei ministri, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni
del testo unico adottato con decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e le successive modificazioni introdotte dalla
presente legge.
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