| Onorevoli Colleghi! - Gli articoli 341 e 344 del codice
penale sanciscono una tutela differenziata fra soggetti
pubblici e privati e rivelano la loro ragione fondamentalmente
autoritaria in quanto riflettono una originaria concezione
dello Stato-Amministrazione in cui quest'ultimo viene a
trovarsi in posizione di superiorità rispetto ai comuni
cittadini.
La Corte costituzionale, più volte interessata per
contrasti delle norme con l'articolo 3 della Costituzione che
sancisce il principio della pari dignità sociale dei
cittadini, ha ripetutamente dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, ma ha
evidenziato in più di una occasione che rientra nei compiti
dei legislatore porre rimedio alla sproporzione. A fronte di
tale situazione, non appare opportuno attendere la riforma
generale del codice penale, in ritardo di oltre cinquanta
anni.
Il problema, quindi, va affrontato e risolto in via
ordinaria, alla luce anche dei recenti criteri legislativi che
hanno portato alla privatizzazione del pubblico impiego.
Vi è oggi un'enorme esigenza di pervenire a mutamenti
ordinamentali e a tale processo non può sottrarsi il reato di
oltraggio, che oggettivamente risulta diretto contro la
persona del pubblico ufficiale o del pubblico impiegato e non
a tutela del prestigio della pubblica amministrazione.
Non possono più essere mantenuti, pertanto, nel nostro
sistema giuridico i reati di cui agli articoli 341 e 344 del
codice penale dei quali la proposta di legge in oggetto
prevede l'abrogazione.
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