| (Prodotti fitosanitari).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
produzione, al trasporto, al commercio, alla vendita ed
all'impiego dei prodotti fitosanitari, fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, concernente
l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
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