| (Coadiuvanti, bagnanti, adesivanti,
emulsionanti).
1. I composti destinati a coadiuvare l'azione dei prodotti
fitosanitari sono disciplinati, in attuazione di disposizioni
comunitarie, con regolamento da adottare con decreto del
Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'organismo
di cui all'articolo 19.
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