| (Sostanze escluse).
1. L'immissione in commercio delle sostanze di cui
all'allegato A alla presente legge, destinate all'impiego per
la protezione delle piante, è assoggettata ad autorizzazione
esclusivamente nei casi in cui esse siano vendute con
denominazioni di fantasia o in miscela tra loro o con altri
prodotti fitosanitari.
2. L'elenco delle sostanze di cui all'allegato A è
aggiornato con decreto del Ministro della sanità, anche in
attuazione di disposizioni comunitarie, su proposta
dell'organismo di cui all'articolo 19.
3. Ove necessario, l'iscrizione nell'allegato A di una
sostanza comprende le prescrizioni relative alle condizioni e
alle precauzioni di impiego, nonché gli intervalli che devono
intercorrere tra il trattamento e la raccolta o l'immissione
in commercio dei vegetali trattati.
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