| (Stabilimenti di produzione).
1. Con il decreto di cui all'articolo 20 sono determinati
i requisiti tecnici degli stabilimenti di produzione di
prodotti fitosanitari o che effettuano fasi parziali di
produzione, quali la formulazione o il confezionamento
terminale degli stessi, nonchè le modalità di presentazione
delle richieste di autorizzazione.
2. Le spese per le attività ispettive finalizzate
all'autorizzazione degli stabilimenti sono poste a carico dei
titolari degli stabilimenti stessi, secondo criteri e modalità
da definire con decreto del Ministro della sanità.
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