| (Programmi sistematici di vigilanza).
1. La vigilanza sull'attività produttiva di cui
all'articolo 5 è effettuata regolarmente, almeno ogni anno,
dalle unità sanitarie locali e dalle altre autorità
competenti, sulla base di indirizzi uniformi forniti
dall'organismo di cui all'articolo 19.
2. L'autorizzazione alla produzione è revocata dal
Ministero della sanità qualora dall'attività di controllo
sistematico risulti la mancanza dei requisiti in base ai quali
era stata rilasciata l'autorizzazione stessa.
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