| (Dichiarazioni di produzione e di vendita)
1. I titolari di stabilimenti, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, sono tenuti a dichiarare all'organismo di cui
all'articolo 19:
a) l'identità delle sostanze attive, le
denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità
prodotte nel corso dell'anno precedente;
b) l'identità delle sostanze attive, le
denominazioni dei prodotti fitosanitari e le relative quantità
vendute nel corso dell'anno precedente, con specificazione di
quelle vendute direttamente all 'utilizzatore finale.
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