| (Locali di vendita e di deposito dei prodotti
fitosanitari).
1. I requisiti degli esercizi di vendita e di deposito
gestiti in forma commerciale dei prodotti fitosanitari molto
tossici, tossici e nocivi sono definiti dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito l'organismo di cui
all'articolo 19,
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con decreto da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
i locali di deposito e di vendita gestiti in forma commerciale
degli altri prodotti fitosanitari restano in vigore le norme
vigenti.
2. Al fine di assicurare un maggiore controllo sulla
vendita dei prodotti fitosanitari e dell'attuazione della
presente legge, le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima, elaborano un elenco dei
punti vendita esistenti sul proprio territorio, che deve
essere costantemente aggiornato.
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