| (Registro di vendita).
1. Il registro di carico e scarico tenuto dagli esercizi
di vendita di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e
nocivi, ai sensi dell'articolo 22, terzo comma, del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, deve essere aggiornato
mensilmente; ad esso è equivalente il supporto informatico,
corrispondente ai requisiti prescritti per l'adempimento di
oneri di natura fiscale.
2. I titolari degli esercizi autorizzati alla vendita di
prodotti fitosanitari di cui al comma 2 dell'articolo 8 devono
dichiarare annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno,
all'organismo di cui all'articolo 19, i dati di cui al terzo
comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1255 del 1968.
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