| (Abilitazione all'acquisto).
1. I presìdi sanitari molto tossici, tossici e nocivi
nonché quelli la cui autorizzazione
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lo preveda possono essere venduti soltanto a coloro che siano
muniti di apposita abilitazione rilasciata dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata alle
persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
previa frequenza di un corso di formazione ed il superamento
di un esame-colloquio, nel corso del quale gli interessati
devono dimostrare di conoscere i pericoli connessi alla
detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei
presìdi sanitari, le modalità per un corretto uso degli
stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli
elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di
vista agricolo. Dall'esame-colloquio sono esentati i laureati
in scienze agrarie e in scienze forestali, i periti agrari,
gli agrotecnici e i diplomati delle scuole agrarie.
3. L'abilitazione ha validità permanente ed è revocata a
coloro che per cause ad essi imputabili non abbiano
partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del
comma 4.
4. I corsi di cui ai commi 2 e 3 sono organizzati, per
ogni provincia, dai competenti assessorati regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i quali possono
avvalersi della collaborazione delle associazioni
professionali agricole, nonché degli ordini e dei collegi
professionali tecnici agrari.
5. Sono abrogati gli articoli 23 e 24, come modificato, da
ultimo, dall'articolo 13 della legge 5 marzo 1991, n. 91, e
l'articolo 37 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.
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