| (Prescrizioni).
1. All'atto della vendita dei prodotti fitosanitari molto
tossici, tossici e nocivi deve essere presente un dottore
agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un
agrotecnico, iscritti al rispettivo ordine o collegio
professionale, che ne verifica, sotto la propria
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responsabilità, la regolarità. Limitatamente ai punti vendita
già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, per un periodo transitorio di due anni, è sufficiente
la presenza di una persona che abbia conseguito apposita
autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai documenti fiscali e di accompagnamento relativi alla
vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto
tossici, tossici e nocivi deve essere allegata una
prescrizione che specifichi il principio attivo e i dosaggi,
elaborata e sottoscritta da una delle figure professionali di
cui al comma 1 o, limitatamente ai punti vendita già in
esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
per un periodo transitorio di due anni, da una persona che
abbia conseguito l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1.
Per i prodotti previsti nei piani di lotta fitopatologica e
nei protocolli di autodisciplina per le produzioni integrate
tecnicamente presidiati ed approvati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, la prescrizione è
sostituita dalle disposizioni sui trattamenti emanate dalla
struttura tecnica dei piani e dei protocolli medesimi.
3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 può essere
prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprie leggi, in relazione a particolari
situazioni locali.
4. Cessano di avere applicazione gli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217. Le
disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non si applicano agli
utilizzatori di presidi fitosanitari.
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