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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8346
DDL0462-0017
Progetto di legge Camera n. 462 - testo presentato - (DDL13-462)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C462. TESTIPDL
...C462.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC462 ZZ13 ZZPD ZZPR
                       (Prescrizioni).
     1.  All'atto della vendita dei prodotti fitosanitari molto
  tossici, tossici e nocivi deve essere presente un dottore
  agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un
  agrotecnico, iscritti al rispettivo ordine o collegio
  professionale, che ne verifica, sotto la propria
 
                               Pag. 7
 
  responsabilità, la regolarità.  Limitatamente ai punti vendita
  già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente
  legge, per un periodo transitorio di due anni, è sufficiente
  la presenza di una persona che abbia conseguito apposita
  autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province
  autonome di Trento e di Bolzano.
     2.  Ai documenti fiscali e di accompagnamento relativi alla
  vendita e all'acquisto dei prodotti fitosanitari molto
  tossici, tossici e nocivi deve essere allegata una
  prescrizione che specifichi il principio attivo e i dosaggi,
  elaborata e sottoscritta da una delle figure professionali di
  cui al comma 1 o, limitatamente ai punti vendita già in
  esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
  per un periodo transitorio di due anni, da una persona che
  abbia conseguito l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1.
  Per i prodotti previsti nei piani di lotta fitopatologica e
  nei protocolli di autodisciplina per le produzioni integrate
  tecnicamente presidiati ed approvati dalle regioni o dalle
  province autonome di Trento e di Bolzano, la prescrizione è
  sostituita dalle disposizioni sui trattamenti emanate dalla
  struttura tecnica dei piani e dei protocolli medesimi.
     3.  Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 può essere
  prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
  di Bolzano, con proprie leggi, in relazione a particolari
  situazioni locali.
     4.  Cessano di avere applicazione gli articoli 4 e 5 del
  decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217.  Le
  disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non si applicano agli
  utilizzatori di presidi fitosanitari.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-462 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0462 TOTPAG=0016 TOTDOC=0031 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=031 PAGFIN=0007 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=046200 00 FASCIDC=13DDL0462 SORTNAV=0046200 000 00000 ZZDDLC462 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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