| (Norme per la manipolazione sul campo
dei presìdi fitosanitari).
1. L'impiego dei prodotti fitosanitari deve essere
conforme alle prescrizioni recate dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194.
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2. E' vietato versare in prossimità o direttamente nei
corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità
di pozzi, i prodotti per i trattamenti e i loro residui nonché
i contenitori o gli imballaggi dei fitosanitari e dei prodotti
assimilati. Il Ministro della sanità, all'atto
dell'autorizzazione, prescrive, sentito l'organismo di cui
all'articolo 19 e in armonia con quanto previsto dalle
direttive comunitarie, le distanze minime e le condizioni di
sicurezza per l'utilizzo di determinati prodotti ed assume le
iniziative idonee alla diffusione delle indicazioni in merito
contenute nelle etichette dei prodotti fitosanitari
autorizzati.
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