| (Normative regionali - Divieto d'uso dei
presìdi fitosanitari in determinate aree).
1. Le regioni e le. province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici
forniti dal Ministro dell'ambiente, sentito l'organismo di cui
all'articolo 19, provvedono, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite
norme o ad adeguare quelle esistenti, al fine di delimitare le
aree regionali e provinciali nelle quali sono stabiliti
restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi
fitosanitari.
2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei
prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come
esenti, quali siano le condizioni meteorologiche.
3. Le regioni e le province autonome, nella delimitazione
delle aree di cui al comma 1, devono tener conto dell'utilità
dell'impiego del prodotto fitosanitario, delle sue
caratteristiche specifiche, nonché delle caratteristiche di
tutte le aree che rivestano particolare rilevanza ai fini
della tutela dell'ambiente e in particolare:
a) delle aree poste all'interno dei parchi e delle
riserve naturali;
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b) delle aree poste in prossimità dei luoghi
abitati o dei luoghi di allevamento;
c) delle zone limitrofe a litorali marini, corsi
d'acqua. canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio,
laghi e stagni di acqua dolce e salmastra;
d) delle zone di falde superficiali o speciali
come quelle delle acque minerali.
4. Qualora le regioni e le province autonome non
provvedano entro il termine di cui al comma 1 alla
delimitazione delle aree nelle quali sono stabiliti
restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi sanitari,
il Ministro della sanità può comunque disporre, sentito
l'organismo di cui all'articolo 19, limitazioni o esclusioni
di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di
trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti
fitosanitari autorizzati.
5. I commi 20 e 21 dell'articolo 5 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, sono abrogati.
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