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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


8348
DDL0462-0019
Progetto di legge Camera n. 462 - testo presentato - (DDL13-462)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C462. TESTIPDL
...C462.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC462 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Normative regionali - Divieto d'uso dei
          presìdi fitosanitari in determinate aree).
     1.  Le regioni e le. province autonome di Trento e di
  Bolzano, sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici
  forniti dal Ministro dell'ambiente, sentito l'organismo di cui
  all'articolo 19, provvedono, entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite
  norme o ad adeguare quelle esistenti, al fine di delimitare le
  aree regionali e provinciali nelle quali sono stabiliti
  restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi
  fitosanitari.
     2.  La delimitazione delle aree di cui al comma 1 deve
  tenere conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei
  prodotti, che deve essere evitata verso i luoghi indicati come
  esenti, quali siano le condizioni meteorologiche.
     3.  Le regioni e le province autonome, nella delimitazione
  delle aree di cui al comma 1, devono tener conto dell'utilità
  dell'impiego del prodotto fitosanitario, delle sue
  caratteristiche specifiche, nonché delle caratteristiche di
  tutte le aree che rivestano particolare rilevanza ai fini
  della tutela dell'ambiente e in particolare:
       a)  delle aree poste all'interno dei parchi e delle
  riserve naturali;
 
                               Pag. 9
 
       b)  delle aree poste in prossimità dei luoghi
  abitati o dei luoghi di allevamento;
       c)  delle zone limitrofe a litorali marini, corsi
  d'acqua. canali di navigazione, di irrigazione e di drenaggio,
  laghi e stagni di acqua dolce e salmastra;
       d)  delle zone di falde superficiali o speciali
  come quelle delle acque minerali.
     4.  Qualora le regioni e le province autonome non
  provvedano entro il termine di cui al comma 1 alla
  delimitazione delle aree nelle quali sono stabiliti
  restrizioni o divieti assoluti di impiego di presidi sanitari,
  il Ministro della sanità può comunque disporre, sentito
  l'organismo di cui all'articolo 19, limitazioni o esclusioni
  di impiego, anche temporanee, nonché particolari periodi di
  trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti
  fitosanitari autorizzati.
     5.  I commi 20 e 21 dell'articolo 5 del decreto legislativo
  17 marzo 1995, n. 194, sono abrogati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-462 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0462 TOTPAG=0016 TOTDOC=0031 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=014 PAGFIN=0009 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=046200 00 FASCIDC=13DDL0462 SORTNAV=0046200 000 00000 ZZDDLC462 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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