| (Norme a tutela delle api
e degli insetti impollinatori).
1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti
impollinatori è vietato l'uso di presidi fitosanitari per essi
pericolosi durante il periodo della fioritura delle piante
coltivate.
2. L'organismo di cui all'articolo 19 valuta la
pericolosità per gli insetti impollinatori di ogni prodotto
fitosanitario, imponendo, se del caso, in etichetta, la
dicitura: "prodotto pericoloso per le api e per gli insetti
impollinatori".
3. L'organismo di cui all'articolo 1 può autorizzare l'uso
di presidi fitosanitari non pericolosi per le api e definire
le più opportune modalità d'uso.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare apposita normativa o
ad adeguare quella esistente al
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fine di regolamentare il periodo dei trattamenti con presidi
fitosanitari nocivi alla vita delle api e degli insetti
impollinatori, o di divieto del loro utilizzo in relazione ai
periodi di fioritura delle piante coltivate.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 3 milioni, oltre al
risarcimento del danno arrecato.
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