| (Attività di informazione e pubblicità).
1. La pubblicità dei prodotti fitosanitari è consentita
soltanto su pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e
deve riflettere fedelmente quanto riportato sulle etichette
approvate, incluse le prescrizioni per consentire un impiego
sicuro per la salute degli uomini e degli animali e per
l'ambiente. Il materiale informativo relativo ai prodotti
fitosanitari deve riportare
il numero e la data di registrazione degli stessi.
2. L'attività di informatore scientifico in materia di
prodotti fitosanitari, anche in rappresentanza di aziende
produttrici, distributrici o venditrici di prodotti
fitosanitari, è consentita esclusivamente ai possessori di
diplomi di laurea o di diplomi universitari conseguiti al
termine di corsi che prevedano il superamento di esami
riguardanti materie afferenti all'attività svolta nonché ad
agrotecnici e periti agrari, regolarmente iscritti nei
relativi albi professionali. L'attività di informazione di
natura pubblicitaria deve essere rivolta esclusivamente ai
soggetti abilitati al rilascio delle prescrizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, ed ai responsabili degli esercizi di
vendita.
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