| (Programmi di formazione professionale).
1. Per le finalità della presente legge, nel rispetto
delle competenze loro attribuite, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di
intervento in collaborazione con gli enti locali ed
organizzano sul loro territorio, in collegamento con i servizi
sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari,
presidi di supporto dell'impresa agricola e di controllo sul
commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione
destinati all'agricoltura.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite
iniziative di formazione tecnico-professionale agraria,
d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le
organizzazioni professionali agrarie, le associazioni dei
produttori e le organizzazioni cooperative, relativamente alle
seguenti materie:
a) difesa fitopatologica, con particolare
riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;
b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi
sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema dei presidi
fitosanitari;
c) normativa nazionale e regionale e regolamenti
vigenti in materia di produzione, commercializzazione, vendita
e uso dei presidi fitosanitari.
3. Per la realizzazione degli interventi formativi gli
ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2
devono avvalersi di docenti provenienti da università,
istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca
e sperimentazione agraria ed esperti delle discipline affini
ai contenuti indicati nonché tecnici esperti delle ditte
produttrici.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano realizzano i pro-grammi di formazione
tecnico-professionale agraria utilizzando gli appositi fondi
stanziati dalla Unione europea.
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